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Prevenzione incendi

La sicurezza antincendio persegue l’intento di garantire un livello adeguato di protezione determinato univocamente per l’intero territorio nazionale. A tal fine è stato individuato, con l’allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 un elenco di 80 “attività soggette” considerate a maggior rischio d’incendio, che sono sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.

Il nuovo regolamento oltre ad aggiornare l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, introduce procedimenti differenziati per le 3 categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio. In particolare:

  • nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
  • nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria “superiore”;
  • nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica”.

In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d’opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l’attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, sia l’eventualità che si proceda direttamente investendo il Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.

Il D.M. 7 agosto 2012 contiene le disposizioni che disciplinano le modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione da allegare nei procedimenti di prevenzione incendi.

Faq sulla prevenzione incendi.

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

In caso di trasmissione da Sportello Unico, i costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti di segreteria (se richiesti);
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

In alternativa fare riferimento al sito dei Vigili del Fuoco.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Edilizia
Ultima modifica: 22 Settembre 2023 alle 14:17

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